COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIETRASTORNINA – GARA ALTO SANNIO / PIETRASTORNINA DEL 27.10.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIETRASTORNINA – GARA ALTO SANNIO / PIETRASTORNINA DEL 27.10.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Pietrastornina, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Infatti, dalla disamina dell’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, si rileva che i calciatori in questione sono tesserati per la società Alto Sannio, tutti in data antecedente al giorno di disputa della gara in esame: Bortone Cristofaro Marco, nato il 22.02.1984, dal 28.09.2007; Santosuosso Agostino, nato il 26.02.1984, dal 28.09.2007; Russo Gerardo, nato il 31.01.1986, dal 05.10.2007 e Fresiello Graziano, nato il 17.07.1982, dal 28.09.2007. Di conseguenza, i suddetti calciatori avevano titolo per prendere, legittimamente, parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Pietrastornina; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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