COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PREPEZZANESE – GARA REAL PICENTINA / PREPEZZANESE DEL 22.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PREPEZZANESE – GARA REAL PICENTINA / PREPEZZANESE DEL 22.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Prepezzanese, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del proprio tesserato Cafaro Antonio, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dagli atti ufficiali di gara si rileva la condotta violenta del Cafaro, il quale reiterava tale atteggiamento anche a fine gara. Pertanto, la sanzione irrogata, in prime cure, dal Giudice Sportivo Territoriale, deve ritenersi congrua ed adeguata alla gravità del fatto commesso. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Prepezzanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it