COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PREPEZZANESE – GARA REAL PICENTINA / PREPEZZANESE DEL 22.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PREPEZZANESE – GARA REAL PICENTINA / PREPEZZANESE DEL 22.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Prepezzanese, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice
Sportivo Territoriale, a carico del proprio tesserato Cafaro Antonio, per la gara in epigrafe, rileva che il
reclamo è infondato. Invero, dagli atti ufficiali di gara si rileva la condotta violenta del Cafaro, il quale
reiterava tale atteggiamento anche a fine gara. Pertanto, la sanzione irrogata, in prime cure, dal Giudice
Sportivo Territoriale, deve ritenersi congrua ed adeguata alla gravità del fatto commesso. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Prepezzanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PREPEZZANESE – GARA REAL PICENTINA / PREPEZZANESE DEL 22.12.2007 – 2^ CAT."