COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PRO COLLIANO – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PRO COLLIANO – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Pro Colliano, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta al proprio
tesserato, dal Giudice Sportivo Territoriale, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile.
Invero, questa Commissione rileva che il reclamo in parola veniva proposto, con raccomandata postale in
data 2.01.2008, e sottoscritto dallo stesso dirigente già inibito, come da provvedimento del Giudice Sportivo
Territoriale, pubblicato sul C.U. n. 52 del 28.12.2007 del C.R. Campania. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo
proposto dalla società Pro Colliano; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società reclamante.
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