COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CTL CAMPANIA PISCINOLA – GARA JUVE CASAMICCIOLA / CTL CAMPANIA PISCINOLA DEL 10.11.2007 – ATT. MISTA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CTL CAMPANIA PISCINOLA – GARA JUVE CASAMICCIOLA / CTL CAMPANIA PISCINOLA
DEL 10.11.2007 – ATT. MISTA.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, la reclamante, si duole
della circosrtanza che i calciatori della società antagonista, corrispondenti ai nominativi di seguito elencati:
Fluido Luca, nato il 29.10.1990; Verde Vincenzo, nato il 6.12.1990; Senese Michele, nato il 6.07.1989;
Pisani Nicola, nato l’11.11.1990 e Poerio Iacono Carlo, nato il 19.03.1988, abbiano partecipato alla gara de
qua, senza essere preventivamente tesserati a favore della società Juve Casamicciola. Dalla
documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calciatori Fluido
Luca, Verde Vincenzo, Senese Michele e Poerio Iacono Carlo risultano regolarmente tesserati, per la
società Juve Casamicciola, rispettivamente dal 5.10.2007, dall’1.10.2007 e dal 2.11.2007, ovvero ciascuno
da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame. Viceversa, il calciatore Pisani Nicola,
nato l’11.11.1990, svincolato dalla società Vollese (attività del Settore Giovanile e Scolastico), non risulta
tesserato con la società Juve Casamicciola. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Pisani Nicola,
alla gara in esame, è da considerare irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società CTL Campania Piscinola, di infliggere a carico della
società Juve Casamicciola, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in esame, con il punteggio di 0-3, nonché
l’ammenda di euro 30,00(trenta), per errata compilazione della distinta di gara, che ha indotto la
società reclamante in errore; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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