COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PONTELATONESE– GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 6.1.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PONTELATONESE– GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 6.1.2008 –
CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., letto il reclamo della società Pontelatonese, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice
Sportivo Territoriale, a carico del proprio tesserato Esperti Andrea e della stessa società, per la gara in
epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, esso è stato inoltrato, a mezzo plico raccomandata,
in data 18.01.2008 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 55 del 10.01.2008, sul quale sono state riportate le
decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4,
del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pontelatonese; dispone l’addebito
della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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