COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SCALESE – GARA POLLICINO BOYS / SCALESE DEL 6.1.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SCALESE – GARA POLLICINO BOYS / SCALESE DEL 6.1.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE
PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., letto il reclamo della società Scalese, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice
Sportivo Territoriale, a carico dei propri tesserati De Simone Vincenzo, Boccia Nicola, Ferreri Giovanni e La
Pietra Vincenzo, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato
inoltrato, a mezzo plico raccomandata, in data 18.01.2008 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente
normativa (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 19 del 10 gennaio
2008, sul quale sono state riportate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva
impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Scalese; dispone l’addebito della
tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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