COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PORTICI 1906 – GARA PORTICI 1906 / BARRESE ESTER DEL 06.1.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PORTICI 1906 – GARA PORTICI 1906 / BARRESE ESTER DEL 06.1.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, dal referto
arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, si evince che le ingiurie e minacce nei confronti della terna
arbitrale, da parte del calciatore Miranda Salvatore, siano particolarmente gravi ed offensive. Le circostanze
addotte dalla reclamante non sono tali da permettere una ricostruzione diversa da quanto riportato dal
direttore di gara. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è da ritenersi congrua e
proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Portici 1906; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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