COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANGIORGESE– GARA SANGIORGESE / RISTOR LETTERE DEL 22.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANGIORGESE– GARA SANGIORGESE / RISTOR LETTERE DEL 22.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Sangiorgese, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, anche dalla escussione del Rappresentante legale della società reclamante, non sono emersi dati rilevanti, idonei a confutare quanto riportato nel referto arbitrale. La squalifica inflitta ed impugnata, in ogni caso, appare a questa C.D.T. congrua e condivisibile, in relazione alla gravità dei comportamenti contestati dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Sangiorgese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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