COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MUGNANO DEL CARDINALE – GARA MUGNANO DEL CARDINALE / AVELLA DEL 28.10.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MUGNANO DEL CARDINALE – GARA MUGNANO DEL CARDINALE / AVELLA DEL 28.10.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe il calciatore Del Mastro Raffele, nato il 15.12.1978, della società Avella 2006, non aveva titolo a partecipare, in quanto non aveva scontato la seconda delle due giornate di squalifica (quale calciatore non espulso dal campo nella gara di Campionato di Terza Categoria del 28.3.2007) inflittegli dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Avellino, come dal C.U. n. 32 del 10.5.2007, pag. 404. Difatti, in occasione della prima gara successiva a quella della sanzione pubblicata, ovvero quella del 13.05.2007 (ultima di campionato della stagione 2006/2007), Avella / Bruscianese, egli risulta non utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale di gara, per cui ha scontato la prima delle due giornate di squalifica a suo carico. Di conseguenza, nella gara in epigrafe (la prima della nuova stagione sportiva – 2007/2008 – successiva a quella innanzi indicata) il predetto calciatore era in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Inoltre, dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramenti, lo stesso calciatore risulta essere stato svincolato in data 14.12.2006 e non ritesserato. In ragione del suo utilizzo, la società Avella deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Mugnano del Cardinale, di infliggere a carico della società Avella, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassareclamo, non versata.
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