COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARDITESE – GARA INTERNAPOLI CAMALDOLI / CARDITESE DEL 20.01.2008 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARDITESE – GARA INTERNAPOLI CAMALDOLI / CARDITESE DEL 20.01.2008 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore Milvatti Gennaro ha assunto un atteggiamento violento nei confronti di un avversario. D’altra parte, nel reclamo proposto, non emerge nessun elemento che possa confutare la tesi contraria. Nella sostanza, anzi, gli stessi fatti vengono confermati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Carditese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it