COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPORTING ELEATICA – GARA SPORTING ELEATICA / VIGOR CASTELLABBATE DEL 2.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SPORTING ELEATICA – GARA SPORTING ELEATICA / VIGOR CASTELLABBATE DEL
2.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del
rapporto di gara si evince con chiarezza che il calciatore De Feo Roberto spintonava l’arbitro.
Proporzionata, dunque, è la sanzione inflitta dal primo Giudice. D’altro canto, dal reclamo nulla si rileva,
sotto il profilo degli elementi a sostegno di quanto esposto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Eleatica; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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