COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOLOFRA – GARA ARIANO IRPINO / SOLOFRA DEL 5.11.2007 – ATT. MISTA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOLOFRA – GARA ARIANO IRPINO / SOLOFRA DEL 5.11.2007 – ATT. MISTA.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. In primis, va rilevato che la
parte del reclamo, che riguarda i calciatori fuori quota, va considerata inammissibile, in quanto la relativa
competenza è riservata al Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, a questi doveva essere proposto, entro il
termine di ore ventiquattro dalla gara, il preannuncio telegrafico, o a mezzo fax, del reclamo medesimo. Per
ciò che riguarda la posizione irregolare degli altri calciatori e precisamente: De Lucia, Ebro, Riccardi
Salvatore, Riccardi Giovanni e Carandente Filippo, essi risultano regolarmente tesserati, a favore della
società Ariano Irpino, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in oggetto, così come
risulta dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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