COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOLOFRA – GARA ARIANO IRPINO / SOLOFRA DEL 5.11.2007 – ATT. MISTA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOLOFRA – GARA ARIANO IRPINO / SOLOFRA DEL 5.11.2007 – ATT. MISTA. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. In primis, va rilevato che la parte del reclamo, che riguarda i calciatori fuori quota, va considerata inammissibile, in quanto la relativa competenza è riservata al Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, a questi doveva essere proposto, entro il termine di ore ventiquattro dalla gara, il preannuncio telegrafico, o a mezzo fax, del reclamo medesimo. Per ciò che riguarda la posizione irregolare degli altri calciatori e precisamente: De Lucia, Ebro, Riccardi Salvatore, Riccardi Giovanni e Carandente Filippo, essi risultano regolarmente tesserati, a favore della società Ariano Irpino, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in oggetto, così come risulta dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it