COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. In particolare, questa Commissione ritiene, dall’esame della sequenza temporale dei fatti, di ricostruire diversamente dal Giudice di primo grado la causa scatenante l’evento che ha determinato la sospensione della gara. In particolare, la fase iniziale della discussione avvenuta tra i calciatori non va ritenuta causa dell’evento finale, in quanto trattasi di discussione verbale che i dirigenti di entrambe le società stavano riconducendo all’ordine. Deve invero ritenersi causa scatenante della rissa, che determinava il direttore di gara a sospendere la gara il comportamento del calciatore del Capodrise il quale si recava verso un calciatore avversario, colpendolo con un pugno e scatenando, così, la rissa tra i calciatori. Pertanto, va riformulato il giudizio di responsabilità oggettiva. Il rapporto di casualità, tra il fatto che ha determinato il d.d.g. a sospendere la partita ed i comportamenti antecedenti va ricostruito e definito, in termini di specificità, evitando valutazioni di carattere generico e quindi giudizi generici di responsabilità oggettiva. Né al riguardo possono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal Presidente della ricorrente, in quanto la ricostruzione prospettata appare totalmente contrastante con quella resa dall’arbitro in sede di audizione, la quale deve essere ritenuta fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di aggravare la sanzione a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 36, comma 3, C.G.S., decretando la perdita della gara con il risultato di 0-6 a carico della società Capodrise; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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