COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007
– CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. In particolare, questa
Commissione ritiene, dall’esame della sequenza temporale dei fatti, di ricostruire diversamente dal Giudice
di primo grado la causa scatenante l’evento che ha determinato la sospensione della gara. In particolare, la
fase iniziale della discussione avvenuta tra i calciatori non va ritenuta causa dell’evento finale, in quanto
trattasi di discussione verbale che i dirigenti di entrambe le società stavano riconducendo all’ordine. Deve
invero ritenersi causa scatenante della rissa, che determinava il direttore di gara a sospendere la gara il
comportamento del calciatore del Capodrise il quale si recava verso un calciatore avversario, colpendolo
con un pugno e scatenando, così, la rissa tra i calciatori. Pertanto, va riformulato il giudizio di responsabilità
oggettiva. Il rapporto di casualità, tra il fatto che ha determinato il d.d.g. a sospendere la partita ed i
comportamenti antecedenti va ricostruito e definito, in termini di specificità, evitando valutazioni di carattere
generico e quindi giudizi generici di responsabilità oggettiva. Né al riguardo possono ritenersi attendibili le
dichiarazioni rese dal Presidente della ricorrente, in quanto la ricostruzione prospettata appare totalmente
contrastante con quella resa dall’arbitro in sede di audizione, la quale deve essere ritenuta fonte privilegiata
di prova. P.Q.M.
DELIBERA
di aggravare la sanzione a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 36, comma 3, C.G.S., decretando
la perdita della gara con il risultato di 0-6 a carico della società Capodrise; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUB CAPODRISE C5 – GARA MILAN SANNIO C5 / CLUB CAPODRISE C5 DEL 24.11.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2"