COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASTELLO MATESE – GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 5.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASTELLO MATESE – GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 5.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Ed invero, quanto alla prima delle richieste avanzate (addebito della responsabilità dei fatti in via esclusiva ed a titolo di responsabilità oggettiva alla squadra locale Pontelatonese), deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento, in quanto la norma di cui all’art. 17 C.G.S. espressamente prevede, al comma 2, il caso in cui “la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”, circostanza che risultata acclarata dalla lettura del rapporto arbitrale, laddove espressamente si fa riferimento ad una rissa “tra le due società” per nulla evidenziando l’intervento di soggetti esterni. Quanto alla seconda delle richieste avanzate (annullamento dell’inibizione al dirigente Montone Pietro), deve rilevarsi che neanche questa può trovare accoglimento, in ragione dell’indubbia e comprovata (alla luce di quanto si evidenzia dalla lettura del referto arbitrale) gravità della condotta posta in essere, tra l’altro, da soggetto che, per la qualifica rivestita, avrebbe dovuto osservare un atteggiamento assolutamente diverso. Quanto alla terza delle richieste prodotte (riduzione della squalifica a carico del calciatore De Biasi Massimo), la stessa non merita accoglimento, dal momento che evidentemente congrua si presenta la sanzione inflitta al calciatore che, unitamente ad altro componente della squadra avversaria, cominciava “a sgomitarsi, fino a prendersi a calci e pugni”, attivando la rissa che determinava, poi, l’impossibilità di riprendere la gara. Valutati, pertanto, tutti i predetti elementi, la C.D.T. valuta di dover rigettare il reclamo in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Castello Matese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone rettificarsi l’erronea indicazione materiale, di cui al provvedimento del G.S.T., relativo al punteggio della gara, da intendersi 0-6 e non 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S.
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