COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASTELLO MATESE – GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 5.01.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CASTELLO MATESE – GARA PONTELATONESE / CASTELLO MATESE DEL 5.01.2008 –
CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Ed invero, quanto alla prima
delle richieste avanzate (addebito della responsabilità dei fatti in via esclusiva ed a titolo di responsabilità
oggettiva alla squadra locale Pontelatonese), deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento, in
quanto la norma di cui all’art. 17 C.G.S. espressamente prevede, al comma 2, il caso in cui “la
responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”, circostanza che risultata acclarata dalla lettura
del rapporto arbitrale, laddove espressamente si fa riferimento ad una rissa “tra le due società” per nulla
evidenziando l’intervento di soggetti esterni. Quanto alla seconda delle richieste avanzate (annullamento
dell’inibizione al dirigente Montone Pietro), deve rilevarsi che neanche questa può trovare accoglimento, in
ragione dell’indubbia e comprovata (alla luce di quanto si evidenzia dalla lettura del referto arbitrale) gravità
della condotta posta in essere, tra l’altro, da soggetto che, per la qualifica rivestita, avrebbe dovuto
osservare un atteggiamento assolutamente diverso. Quanto alla terza delle richieste prodotte (riduzione
della squalifica a carico del calciatore De Biasi Massimo), la stessa non merita accoglimento, dal momento
che evidentemente congrua si presenta la sanzione inflitta al calciatore che, unitamente ad altro
componente della squadra avversaria, cominciava “a sgomitarsi, fino a prendersi a calci e pugni”, attivando
la rissa che determinava, poi, l’impossibilità di riprendere la gara. Valutati, pertanto, tutti i predetti elementi,
la C.D.T. valuta di dover rigettare il reclamo in epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Castello Matese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante; dispone rettificarsi l’erronea indicazione materiale, di
cui al provvedimento del G.S.T., relativo al punteggio della gara, da intendersi 0-6 e non 0-3, ai sensi
dell’art. 17, comma 1, C.G.S.
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