COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TEBOR 2000 – GARA TEBOR 2000 / REAL AL.DRA. DEL 13.01.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TEBOR 2000 – GARA TEBOR 2000 / REAL AL.DRA. DEL 13.01.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il calciatore Masecchia Giovanni ha assunto, nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente, un atteggiamento ingiurioso all’atto della sua espulsione. Le circostanze addotte dalla reclamante non sono tali da permettere una ricostruzione diversa da quanto refertato dall’arbitro. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è da ritenersi congrua e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Tebor 2000; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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