COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.ALFONSO VAL SUESSOLA RECLAMO PIEDIMONTE GARA PIEDIMONTE / S.ALFONSO VAL SUESSOLA DEL 25.11.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.ALFONSO VAL SUESSOLA
RECLAMO PIEDIMONTE
GARA PIEDIMONTE / S.ALFONSO VAL SUESSOLA DEL 25.11.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo di entrambe le società, riuniti per connessione, sciogliendo la
riserva di cui al C.U. n. 55 del 10 gennaio 2008, pagina 1362, delibera di riformare il giudicato del Giudice
Sportivo Territoriale. In particolare, dall’attività istruttoria svolta da questa Commissione, è emersa in
maniera chiara una successione temporale dei fatti, tale da determinare una valutazione diversa da quella
effettuata dal Giudice di primo grado con riguardo al giudizio di responsabilità. Ritiene, infatti, questa
Commissione che, ai fini di un corretto giudizio di responsabilità oggettiva i fatti vadano ricostruiti nella loro
successione temporale, assegnando agli stessi una specifica valenza con riferimento all’evento che ha
determinato la sospensione della gara. In altri termini, il rapporto di causalità tra il fatto che ha indotto il
direttore di gara a sospendere la partita ed i comportamenti precedenti va definito in termini di specificità,
evitando valutazioni di carattere generico e, quindi, giudizi altrettanto generici di responsabilità oggettiva.
Invero, dall’attività istruttoria svolta, è emerso che il comportamento che ha scatenato la rissa è da
individuare nell’invasione di campo dei tifosi locali, in numero consistente, a fronte della quale la dirigenza
della società Piedimonte non si è adoperata per impedire quanto stava accadendo, ovvero per tutelare il
calciatore della società S. Alfonso, e ricondurre all’ordine la situazione. Non può, inoltre, ritenersi come una
concausa l’azione posta in essere dai calciatori della società S. Alfonso, i quali si sono adoperati per
difendere il proprio compagno di squadra: né tale difesa, considerate le circostanze, poteva avvenire in
condizioni di inerzia. Tale comportamento va infatti valutato tenendo presente l’indifferenza della dirigenza
locale, che avrebbe dovuto intervenire per tutelare l’incolumità del calciatore avversario ed impedire
l’invasione e l’aggressione ad opera dei tifosi locali. Questi comportamenti dei singoli calciatori del S.
Alfonso sono stati sanzionati sul piano disciplinare, perché comunque contrari ai doveri imposti dal Codice
di Giustizia Sportiva, ma non possono ritenersi concausa scatenante l’evento, che a sua volta ha
determinato la sospensione della gara, in quanto l’invasione in campo e l’aggressione al calciatore ospite
espulso si era già verificato. Significativa, altresì, appare al riguardo la circostanza che, a seguito
dell’espulsione del calciatore, nessun componente della società S. Alfonso poneva in essere manifestazioni
di protesta, idonee a determinare il comportamento violento della tifoseria locale, responsabile di aver
iniziato ad insultare, in modo pesante, il calciatore espulso. Non possono, infine, ritenersi idonee a
modificare le risultanze degli atti ufficiali di gara le dichiarazioni rese dal Presidente della società
Piedimonte a questa Commissione, in quanto totalmente contrastanti anche con le dichiarazioni rese dal
direttore di gara in sede di audizione. La negazione assoluta dei fatti descritti dall’arbitro risulta
conseguenzialmente non adeguata ad incidere sulla valutazione di questa C.D.T., considerata l’entità dei
fatti verificatisi e tenuto conto che le dichiarazioni dell’arbitro ed il suo referto di gara devono considerarsi
fonte privilegiata di prova. Non si ritiene, inoltre, di convocare di nuovo, ai fini istruttori, il Presidente della
società Piedimonte, in quanto il contenuto delle dichiarazioni rese dal direttore di gara è sostanzialmente
identico, con riguardo ai fatti ed alla loro causa, al supplemento di rapporto, allegato al referto di gara, del
quale supplemento la reclamante ha già preso visione, avendo ritualmente richiesto e ritirato la copia degli
atti ufficiali. Nessun nuovo elemento, quindi, risulta acquisito, sul quale possa essere fondata una
valutazione che contraddica quella emersa dagli atti ufficiali, ai fini della decisione finale, che deve
necessariamente essere imperniata sulla declaratoria della responsabilità oggettiva della società P
iedimonte. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo della società S.Alfonso Val Suessola, infliggendo la sanzione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società Piedimonte; di respingere il reclamo di
quest’ultima; di ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 100,00 per la società S. Alfonso, per i
comportamenti posti in essere dai suoi calciatori; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società Piedimonte; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
dalla società S. Alfonso Val Suessola.
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