COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LAURINO – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / LAURINO DEL 4.11.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LAURINO – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / LAURINO DEL 4.11.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Laurino, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è parzialmente
fondato. La reclamante si duole che la società Castelnuovo di Conza ha consentito la partecipazione alla
gara de qua i signori Megano Orazio, calciatore, e Di Filippo Giuseppe, massaggiatore, entrambi colpiti da
sanzione disciplinare, così come pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 2.11.2007. Relativamente al
sig. Di Filippo, inibito dal G.S.T. fino al 27.11.2007, v’è da dire che la sua presenza durante l’incontro non
comporta alcuna sanzione a carico della società di appartenenza, ma soltanto un aggravamento della
sanzione comminata nei confronti del predetto tesserato, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del Codice di
Giustizia Sportiva. Viceversa, il sig. Megano, invece, risulta tra i partecipanti alla gara in parola, senza però
aver scontato la squalifica di una giornata, in quanto la predetta gara si è svolta il giorno successivo alla
pubblicazione, sul già citato Comunicato Ufficiale n. 43 del 2.11.2007, della decisione del G.S.T. (squalifica
quale calciatore non espulso dal campo). Pertanto, il sig. Megano è stato schierato irregolarmente dalla
società Castelnuovo di Conza. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Laurino, di infliggere a carico della società Castelnuovo di
Conza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere al sig. Di Filippo
Giuseppe, della società Castelnuovo di Conza, l’ulteriore inibizione di mesi uno; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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