COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO– GARA COMP. MARIGLIANESE / VIRTUS OTTAVIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO– GARA COMP. MARIGLIANESE / VIRTUS OTTAVIANO DEL
23.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Virtus Ottaviano, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta dal
Giudice Sportivo Territoriale, a carico dei propri tesserati Perrella Vincenzo e Falco Antonio, per la gara in
epigrafe, rileva che il reclamo è infondato. Invero, dagli atti di gara si evince, senza ombra di dubbio, che
sia il calciatore Perrella Vincenzo, sia il calciatore Falco Antonio, ben individuati nel referto arbitrale, hanno
partecipato attivamente alla rissa scoppiata in campo. Correttamente, il Giudice Sportivo Territoriale ha
sanzionato più gravemente la condotta del Perrella Vincenzo, in ragione della sua qualifica di capitano.
Pertanto, appaiono congrue ed adeguate le sanzioni inflitte. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Ottaviano; dispone l’addebito della tassa, non
versata, sul conto della società reclamante.
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