COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MINARDA CALCIO RECLAMO GRAVIT W. LANDI GARA GRAVIT WALTER LANDI / MINARDA CALCIO DEL 05.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MINARDA CALCIO RECLAMO GRAVIT W. LANDI GARA GRAVIT WALTER LANDI / MINARDA CALCIO DEL 05.01.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e lo stralcio in ordine al reclamo proposto dalla società Minarda Calcio. Un’inderogabile motivazione di natura temporale, invero, comporta l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio, sul reclamo proposto dalla società Gravit W. Landi, che ha impugnato esclusivamente la sanzione a carico del calciatore Vitale Alessandro, disposta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Dagli atti di gara (in primis, il referto del direttore di gara) emerge, con assoluta ed inequivocabile chiarezza, la condotta violenta del Vitale, al quale vanno confermate integralmente le giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale. Quanto alla disamina degli altri aspetti, di cui al reclamo della società Minarla Calcio, si rinvia alla riunione dell’11 febbraio 2008. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Gravit W. Landi; rinvia le decisioni, di cui al reclamo della società Minarda Calcio, alla riunione dell’11 febbraio 2008, in ordine alla quale la società Minarda Calcio, che ha presentato rituale richiesta di essere sentita, deve intendersi formalmente invitata, senza ulteriore avviso, alle ore 16,30; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Gravit W. Landi.
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