COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASCEA ONLUS – GARA PIXOUS 2002 / ASCEA ONLUS DEL 16.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ASCEA ONLUS – GARA PIXOUS 2002 / ASCEA ONLUS DEL 16.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Ascea Onlus, rileva che esso è fondato. La
reclamante assume che la società Pixous 2002 abbia consentito la partecipazione alla gara de qua dei
calciatori di seguito indicati: De Santis Biagio, nato il 10.11.1989; Campagna Vincenzo, nato il 23.01.1976;
Scianguetta Luigi, nato il 06.12.1980; Mileo Pietro, nato il 6.12.1982; Capano Francesco, nato il 25.09.1988
e dell’Assistente di parte, sig. Gaolo Giovanni, senza essere tesserati a favore della società Pixous 2002.
Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania,
emerge che i calciatori: Campagna Vincenzo, Scianguetta Luigi, Mileo Pietro e Capano Francesco
risultano regolarmente tesserati (tutti gli altri) e censiti (il Gaolo), per la società Pixous 2002, con
decorrenza tutti da data antecedente la disputa della gara: il primo dal 7.12.2007; il secondo dal
17.11.2007; il terzo dal 24.11.2007 ed il quarto dal 3.11.2007. Viceversa, il calciatore De Santis Biagio, nato
il 10.11.1989, risulta svincolato dalla società Pixous 2002 con decorrenza dal 1° luglio 2006 e non
ritesserato a favore della società medesima. Pertanto, il predetto calciatore De Santis Biagio risulta in
posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Ascea Onlus, di infliggere a carico della società Pixous
2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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