COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPACCIO CALCIO 2005 – GARA OLEASTRUM / CAPACCIO CALCIO 2005 DEL 20.1.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPACCIO CALCIO 2005 – GARA OLEASTRUM / CAPACCIO CALCIO 2005 DEL 20.1.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, oltre a rilevarsi la genericità della descrizione operata dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale, deve – sotto il profilo di un’obiettiva valutazione, che non può estrinsecarsi che quale favor iuris (sulla base dell’antico principio giuridico “in dubio pro reo”) per il calciatore Rossi Enzo, la cui squalifica è stata impugnata dalla società ricorrente. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Capaccio Calcio 2005, di ridurre a tre le giornate di gara di squalifica a carico del calciatore Rossi Enzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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