COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA CAPUA / BELLONA SOCCER DEL 10.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA CAPUA / BELLONA SOCCER DEL 10.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali e preso atto della comunicazione della Delegazione Provinciale di Caserta, letto il reclamo della società Bellona Soccer, ne rileva l’infondatezza. La reclamante assume che la società Capua abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del calciatore Nespoli Giuseppe, nato il 10.12.1983, colpito da sanzione disciplinare in relazione al Campionato di Terza Categoria della passata stagione sportiva, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 29.03.2007, pagina 469, dell’allora Comitato Provinciale di Caserta. Invero, dalla comunicazione della precitata Delegazione Provinciale e da un’attenta lettura dei relativi atti ufficiali di gara, si rileva, chiaramente, che il predetto calciatore ha regolarmente scontato la sanzione della squalifica per quattro gare ufficiali, inflittagli dal Giudice Sportivo dell’allora Comitato Provinciale di Caserta, nel corso della precedente stagione sportiva, esattamente come segue: le prime due gare, nella penultima ed ultima giornata del Campionato di Terza Categoria della passata stagione sportiva; la terza giornata, in occasione della gara di Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva del 16.09.2007; la quarta, in occasione della gara di Campionato di Seconda Categoria, sempre della corrente stagione sportiva, in data 3.11.2007. Pertanto, il summenzionato calciatore, alla gara de qua, oggetto del reclamo, aveva pieno titolo a partecipare, in quanto non gravato da precedente sanzione disciplinare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Bellona Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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