COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO HIRPINIA – GARA ARIANO IRPINO / HIRPINIA DEL 28.12.2007 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO HIRPINIA – GARA ARIANO IRPINO / HIRPINIA DEL 28.12.2007 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Hirpinia, rileva che esso è infondato. La
reclamante assume che la società Ariano Irpino abbia consentito la partecipazione alla gara de qua dei
calciatori Celentano Davide, nato il 23.11.1989; Riccardi Giuseppe, nato il 17.05.1990; Borrelli Ercole, nato
l’11.07.1989; Fontanella Fabrizio, nato il 16.10.1990; Maddaloni Leopoldo, nato il 16.06.1990; De Lucia
Gaetano Umberto, nato l’8.10.1990; De Luca Gaetano, nato il 10.06.1989; Punzo Vincenzo, nato il
23.03.1991; D’Abbundo Gennaro, nato il 24.04.1990; Cartesio Validoro Simone, nato l’8.04.1990 e Maione
Salvatore, nato il 30.05.1988, senza essere tesserati a favore della società stessa. Dalla documentazione,
acquisita presso l’Ufficio Tesseramento, emerge che i suddetti calciatori risultano regolarmente tesserati,
per la società Ariano Irpino, con decorrenza tutti da data antecedente il giorno di disputa della gara: dal
19.09.2006 Cartesio Validoro Simone; dal 27.10.2007 De Lucia Gaetano Umberto; dal 20.11.2007
Fontanella Fabrizio e D’Abbundo Gennaro; dal 22.12.2007 i calciatori Celentano Davide, Riccardi
Giuseppe, Borrelli Ercole, De Luca Gaetano e Punzo Vincenzo; dal 24.12.2006 Maddaloni Leopoldo e
Maione Salvatore. Pertanto, i calciatori su menzionati risultano in posizione regolare ed avevano titolo a
partecipare alla gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Hirpinia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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