COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA REAL S.ANTONIO TERZIGNO / JUVENTUS BOSCOREALE DEL 18.11.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA REAL S.ANTONIO TERZIGNO / JUVENTUS BOSCOREALE DEL 18.11.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Juventus Boscoreale, rileva che esso è fondato. Infatti, da una lettura accurata della nota dell’Ufficio Tesseramenti, si evince che i calciatori: Menichini Luigi, nato il 3.09.1973 e Tucci Salvatore, nato il 28.07.1986, risultano regolarmente tesserati con la società Real S.Antonio Terzigno, rispettivamente dal 23.11.2007 (data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara) e dal 17.11.2007 (data antecedente il giorno di disputa della gara). Viceversa, il calciatore Franzese Gianluca, nato il 30.11.1986, risulta tesserato, dal 23.11.2007, per altra società e non per la società Real S.Antonio Terzigno. Pertanto, risultano in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara in esame, i calciatori Menichini Luigi e Franzese Gianluca. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Juventus Boscoreale, di infliggere a carico della società Real S.Antonio Terzigno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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