COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO / MAS AVELLINO DEL 19.01.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO / MAS AVELLINO DEL 19.01.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società nella persona del proprio rappresentante, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Infatti, la sanzione irrogata dal primo Giudice, ovvero la squalifica per quattro gare al calciatore D’Argenzio Marco, appare eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore medesimo. Va, invece, confermata la sanzione dell’ammenda, per quanto attiene allo scoppio dei petardi, dei quali uno esploso addirittura all’interno del rettangolo di giuoco. Il Direttore di gara ha identificato gli autori del lancio di mortaretti negli stessi spettatori, tutti appartenenti alla società Città di Atripalda, che più volte lo avevano ingiuriato nel corso della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Città di Atripalda Calcio; di ridurre la squalifica al calciatore D’Argenzio Marco a tre gare; di confermare la sanzione dell’ammenda a carico della socieà Città di Atripalda Calcio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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