COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN NICOLA 04 – GARA FOGLIANISE / SAN NICOLA 04 DEL 27.10.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN NICOLA 04 – GARA FOGLIANISE / SAN NICOLA 04 DEL 27.10.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società San Nicola 04, rileva che esso è fondato. Invero, va rilevato che il calciatore De Filippo Giuseppe, nato il 27.08.1987, attualmente tesserato per la società Foglianise, ha partecipato alla prima giornata dell’attuale Campionato di Seconda Categoria, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto squalificato per una giornata di gara (per recidività in ammonizioni) dopo l’ultima gara dello scorso Campionato di Prima categoria, disputata con la società del Campoli M.T. Di conseguenza, il predetto calciatore De Lucia Pellegrino non aveva titolo per partecipare legittimamente alla gara de qua. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Nicola 04, di infliggere a carico della società Foglianise, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it