COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA QUINDICESE CALCIO – GARA OLIMPIAKOS SIRIGNANO / LA QUINDICESE CALCIO DEL 3.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA QUINDICESE CALCIO – GARA OLIMPIAKOS SIRIGNANO / LA QUINDICESE CALCIO DEL 3.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società La Quindicese Calcio, rileva che esso è fondato. Invero, va rilevato che il calciatore De Lucia Pellegrino, nato il 18.02.1986, attualmente tesserato per la società Olimpiakos Sirignano, ha partecipato alle prime due gare dell’attuale Campionato di Seconda Categoria, ancorché fosse stato squalificato, per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni dopo l’ultima gara del precedente Campionato di Prima Categoria, disputata con la società del Sirignano. Di conseguenza, in occasione della gara de qua (valida per la seconda giornata del Campionato 2007/2008), il predetto calciatore De Lucia Pellegrino versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società La Quindicese Calcio, di infliggere a carico della società Olimpiakos Sirignano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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