COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COMIZIANESE – GARA COMIZIANESE / ALCOTT SOCCER DELl’1.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COMIZIANESE – GARA COMIZIANESE / ALCOTT SOCCER DELl’1.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società nella persona del proprio rappresentante, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Infatti, la sanzione irrogata dal primo Giudice, ovvero la squalifica fino al 15.02.2008 a carico del calciatore Foresta Pasquale, appare eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore stesso. Infatti, si rileva che quanto descritto nel referto arbitrale in ordine al calciatore Foresta, si configura in un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso, senza alcuna aggressività. Di conseguenza, la sanzione inflitta appare eccessiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Comizianese; di ridurre la squalifica al calciatore Foresta Pasquale all’8.02.2008; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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