COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FALCIANO – GARA FALCIANO / AGRO SAN CIPRIANO DEL 16.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FALCIANO – GARA FALCIANO / AGRO SAN CIPRIANO DEL 16.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Falciano, rileva che esso è infondato. La reclamante assume che la società Agro San Cipriano abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del calciatore Barbato Massimo, nato il 7.01.1969, senza essere tesserato a favore della società medesima. Viceversa, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il suddetto calciatore risulta regolarmente tesserato, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per la società Agro San Cipriano, con decorrenza dal 7.12.2007. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Falciano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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