COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SCAFATI N.A.G.C. – GARA SCAFATI NAGC / MECOBIL DELL’1.12.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SCAFATI N.A.G.C. – GARA SCAFATI NAGC / MECOBIL DELL’1.12.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Scafati NAGC, ne rileva l’infondatezza. La reclamante chiede l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore Tito Ciro, in quanto non ritenuto, dalla società reclamante, responsabile del fatto a lui addebitato. La ricorrente ha allegato, a tal fine, una specifica documentazione. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, emerge con tutta chiarezza la responsabilità del predetto calciatore, mentre dalla documentazione prodotta dalla società istante non si evince alcuna circostanza, che possa risultare idonea a confutare le dichiarazioni del direttore di gara. Pertanto, la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Scafati N.A.G.C.; di confermare la squalifica a carico del calciatore Tito Ciro fino all’1.06.2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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