COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SCAFATI N.A.G.C. – GARA SCAFATI NAGC / MECOBIL DELL’1.12.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SCAFATI N.A.G.C. – GARA SCAFATI NAGC / MECOBIL DELL’1.12.2007 – CALCIO A
CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Scafati NAGC, ne rileva l’infondatezza. La
reclamante chiede l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti
del calciatore Tito Ciro, in quanto non ritenuto, dalla società reclamante, responsabile del fatto a lui
addebitato. La ricorrente ha allegato, a tal fine, una specifica documentazione. Invero, dal referto arbitrale,
fonte di prova piena e privilegiata, emerge con tutta chiarezza la responsabilità del predetto calciatore,
mentre dalla documentazione prodotta dalla società istante non si evince alcuna circostanza, che possa
risultare idonea a confutare le dichiarazioni del direttore di gara. Pertanto, la decisione del G.S.T. va
integralmente confermata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Scafati N.A.G.C.; di confermare la squalifica a carico
del calciatore Tito Ciro fino all’1.06.2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società reclamante.
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