COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTECORICE – GARA SANMAURESE / MONTECORICE DEL 17.11.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTECORICE – GARA SANMAURESE / MONTECORICE DEL 17.11.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. La reclamante assume che la società Sanmaurese abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del calciatore Lembo Giuseppe, nato il 21.01.1986, senza un suo preventivo tesseramento a favore della società medesima. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento, emerge che il calciatore in questione risulta tesserato, dal 10.02.2003, per altra società e non per la società Sanmaurese. Pertanto, egli deve giudicarsi in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Montecorice; di infliggere alla società Sanmaurese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it