COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VALLOLAURO – GARA VALLOLAURO / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 12.01.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VALLOLAURO – GARA VALLOLAURO / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 12.01.2008 –
1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Vallolauro, rileva che lo stesso è fondato, in
quanto, rilevato il fatto contestato al calciatore e preso atto che tale comportamento rientra nell’ipotesi di cui
all’art. 19, lettera a), C.G.S.; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare,
sotto il profilo di una valutazione obiettiva, commisurata per eccesso; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vallolauro; di ridurre la squalifica al
calciatore Crocifoglio Antonio a quattro gare; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non
versata.
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