COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTA’ DI ATELLA CALCIO – GARA VIRTUS MARCIANISE / CITTA’ DI ATELLA CALCIO DEL 13.01.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CITTA’ DI ATELLA CALCIO – GARA VIRTUS MARCIANISE / CITTA’ DI ATELLA CALCIO
DEL 13.01.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, lo ritiene meritevole di parziale accoglimento.
Invero, mentre non possono trovare accesso né la richiesta di annullamento della squalifica a carico del
calciatore Borzacchiello Pasquale, né la richiesta di riduzione di quella a carico del calciatore Conte
Antonio, in quanto non sussiste alcun elemento idoneo a supportare le due distinte istanze difensive della
reclamante, questa C.D.T., viceversa, ritiene conforme ad equità, in rapporto all’effettiva gravità del
comportamento contestato, posto in essere dal calciatore Borzacchiello Pasquale, ridurre la relativa
sanzione al 28.02.2008. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società Città di Atella Calcio, riduce la sanzione inflitta
dal G.S.T. ;
rigetta nel resto;
nulla dispone addebitarsi in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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