COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FEMMINILE PANZA – GARA ROYAL TEVEROLA / FEMMINILE PANZA DEL 27.01.2008 – CALCIO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO FEMMINILE PANZA – GARA ROYAL TEVEROLA / FEMMINILE PANZA DEL 27.01.2008 –
CALCIO FEMMINILE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Femminile Panza, ne rileva l’inammissibilità.
Invero, il reclamo risulta redatto su carta non intestata, privo del timbro distintivo societario e perfino di un
qualsivoglia elemento identificativo della persona fisica sottoscrittrice, nonché di qualsiasi indicazione del
mittente sulla busta di spedizione. Questa C.D.T. ritiene che quelli enunciati, dei quali il reclamo è
assolutamente sprovvisto, configurino requisiti indispensabili per procedere all’esame del gravame, nel
merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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