COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / E. ZUPO TEANO DEL 27.1.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / E. ZUPO TEANO DEL 27.1.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società nella persona del proprio rappresentante, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. La società reclamante sostiene che la squalifica per quattro gare effettive, inflitta ai propri calciatori Di Giulio Maurizio, Fusco Antonio, Migliore Davide e Saulle Virginio, sia da considerare eccessiva, dal momento che i suddetti tesserati non avrebbero in alcun modo ingiuriato e minacciato l’arbitro. Di contro, si evince l’esatto contrario dal referto dell’arbitro, il quale, in maniera incontestabile, ha addebitato i predetti comportamenti ai nominati calciatori. Non sussistono, pertanto, fondati motivi per ridurre le predette squalifiche, rispetto alla commisurazione determinata dal primo Giudice. Viceversa, questa C.D.T. giudica di dover ridurre al 30.09.2008 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Piccolo Salvatore. Invero, l’estensione della sanzione si appalesa incongrua, per eccesso, in rapporto all’effettiva gravità della condotta tenuta dal calciatore nel corso della gara de qua. L’aspetto di maggiore rilevanza della sua pur grave infrazione, per il vero, non riveste connotazione di violenza, per cui deve derubricarsi a comportamento gravemente irriguardoso l’imputazione specifica a suo carico (la quale, ovviamente, integra necessariamente – anche sotto il profilo della quantificazione della squalifica – gli altri aspetti della vicenda soggettiva del calciatore). Deve infine respingersi, in ragione della sua non impugnabilità (sulla base della precisa prescrizione, di cui all’art. 45, comma 3, lettera d), secondo cpv.), la richiesta di annullare la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Mondragone Calcio, di ridurre al 30.09.2008 la squalifica a carico del calciatore Piccolo Salvatore; respinge nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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