COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANT’ANDREA DI CONZA – GARA REAL SANT’ANDREA DI CONZA / SAN SOSSIO BARONIA DEL 13.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL SANT’ANDREA DI CONZA – GARA REAL SANT’ANDREA DI CONZA / SAN SOSSIO
BARONIA DEL 13.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Real Sant’Andrea di Conza, ne rileva la
fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore Andreottola Nicola, nato il 17.06.1983, attualmente tesserato
per la società San Sossio Baronia, ha partecipato, alla gara de qua, versando in posizione irregolare agli
effetti disciplinari, in quanto squalificato per una giornata di gara (per recidività in ammonizioni) in occasione
della gara del 6.1.2008, S. Sossio Baronia / Sporting Evergreen, così come pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 14 del 10 gennaio 2008. Di conseguenza, il predetto calciatore Andreottola Nicola non aveva
titolo per partecipare legittimamente alla gara de qua, che configura la prima gara ufficiale successiva alla
pubblicazione della sanzione innanzi specificata. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Sant’Andrea di Conza, di infliggere, a carico della
società S. Sossio Baronia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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