COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 26 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (Arbitro Benemerito della Sezione di Salerno): art. 1, comma 1 ed art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – art. 40, commi 1 e 2, lettera b) – art. 40, comma 3, lettera e), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 26 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (Arbitro Benemerito della Sezione di
Salerno): art. 1, comma 1 ed art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – art. 40, commi 1 e 2,
lettera b) – art. 40, comma 3, lettera e), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri
La Commissione Disciplinare Territoriale:
- visto il suo atto di contestazione del 7.11.2007, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig.
Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 12.10.2007, protocollo 720/525, a carico del sig.
Vincenzo Faccenda, Arbitro Benemerito della Sezione di Salerno, al quale sono state contestate le seguenti
violazioni: quanto al Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 3, comma 1; quanto al
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, dell’art. 40, comma 1; dell’art. 40, comma 2, lettera b);
dell’art. 40, comma 3, lettera e);
- visti tutti gli atti ufficiali;
- premesso che:
- all’udienza del 26 novembre 2007, il procedimento veniva incardinato, presenti l’incolpato, assistito dal
suo difensore avv. Giuseppe Fonisto ed il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv.Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale, con la Commissione Disciplinare Territoriale riunitasi
nelle persone del Presidente avv. Arturo Frojo, del Vice Presidente avv. Paolo Spina e degli avv. Vincenzo
Cirillo, avv. Gianluca de Vincentiis, avv. Anna Assunta Napoletano e dott. Vittorio Pisani, Componenti della
Commissione.
Il deferito faceva presente di aver raggiunto – ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva – un
accordo con il rappresentante della Procura, che prevedeva l’applicazione di una sanzione ridotta,
quantificata nella misura di mesi otto di inibizione, cioè ridotta ad un terzo rispetto a quella complessiva di
mesi ventiquattro di inibizione, comprendente la sanzione base di anni uno e mesi sei, aumentata di altri sei
mesi per la reiterazione delle condotte contestate.
La C.D.T. si riservava la decisione e, dopo lunga discussione, deliberava la non congruità della sanzione
ridotta nella misura concordata tra le parti in considerazione della gravità, delle modalità e della reiterazione
delle condotte contestate, e dichiarava la propria incompetenza a decidere il prosieguo del merito del
deferimento, rinviando alla riunione del 17 dicembre 2007, dinanzi alla Commissione Disciplinare
Territoriale, formata da Componenti, non partecipanti alla suddetta udienza del 26 novembre 2007.
All’udienza del 17 dicembre 2007 si riuniva la Commissione Disciplinare Territoriale, formata con altri
componenti nelle persone del dott. Sabato Guadagno, Presidente f.f., ed avv. Luca de Nunzio, avv.
Giuseppina Guida e dott. Michelangelo Liguori, Componenti, non presenti nella precedente riunione del 26
novembre 2007.
Erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Leonardo Cotugno,
Sostituto Procuratore Federale e l’avv. Giuseppe Fonisto, difensore dell’incolpato, che, in via preliminare,
produceva certificato medico, attestante l’impedimento, per motivi di salute, del sig. Faccenda a presenziare
all’udienza e chiedeva il rinvio dell’udienza, cui si opponeva Il rappresentante della Procura Federale, in
quanto la relativa documentazione medica non era stata rilasciata da struttura pubblica e non conteneva
l’espressa indicazione dell’impossibilità di partecipazione all’udienza.
La C.D.T., disattesa l’opposizione del Sostituto Procuratore Federale, accoglieva la richiesta di differimento
per assicurare al deferito il diritto di difesa e disponeva il rinvio all’udienza al 14 gennaio 2008, nella quale
erano presenti l’avv. Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale e l’avv. Giuseppe Fonisto, difensore
dell’incolpato, che, in via preliminare, produceva un altro certificato medico, attestante l’impedimento, per
motivi di salute, del sig. Faccenda a presenziare all’udienza e chiedeva un ulteriore rinvio dell’udienza.
Questa C.D.T. accoglieva tale ulteriore richiesta di differimento e disponeva il rinvio all’udienza dell’11
febbraio 2008 per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Tutto ciò premesso e ritenuto:
all’udienza dell’11 febbraio 2008, avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale, sono presenti il deferito
sig. Vincenzo Faccenda, con il suo difensore avv. Giuseppe Fonisto e l’avv. Leonardo Cotugno, Sostituto
Procuratore Federale.
Il sig. Vincenzo Faccenda fa presente in primo luogo che il mancato accoglimento della richiesta di
patteggiamento della sanzione esclude qualsiasi riconoscimento di colpevolezza, in ordine ai fatti
contestatigli e quindi la Commissione deve valutare ex novo la vicenda in esame. Evidenzia inoltre che sono
intervenuti “ulteriori sviluppi” in ordine ai fatti contestatigli, per i quali la Procura Federale ha in corso
indagini, provocate da un suo esposto in data 29 novembre 2007. Chiede pertanto, in via principale,
l’acquisizione dei verbali delle audizioni rese, presso la Procura Federale medesima, dalle persone indicate
nel suo esposto ed, in via subordinata, la loro convocazione da parte della Commissione Disciplinare
Territoriale.
Il rappresentante della Procura Federale si oppone alle richieste dell’incolpato, eccependone la tardività.
La C.D.T., dopo essersi riservata la decisione e previa disamina dell’istanza dell’incolpato, rigetta le istanze
dell’incolpato, “visto l’art. 30, comma 8, C.G.S., secondo il quale l’incolpato può presentare memorie e/o
istanze, o quant’altro ritenga utile ai fini della difesa, entro il termine ultimo di cinque giorni prima della data
fissata per il dibattimento; visto l’atto di contestazione del 7/11/2007, con il quale l’incolpato Faccenda è
stato avvisato di detta facoltà da esercitare nel termine perentorio del 21/11/2007 per l’udienza del
26/11/2007” e considerato altresì che l’esposto alla Procura Federale, è stato presentato dallo stesso
incolpato in data 29.11.2007, dopo la scadenza del suindicato termine. La C.D.T. ha quindi disposto il
prosieguo della trattazione.
In prosieguo il difensore del sig. Faccenda eccepisce un presunto difetto di giurisdizione della C.D.T., che
sarebbe, tenuto conto del ruolo di associato A.I.A. dell’incolpato, arbitro benemerito, di competenza della
giustizia domestica dell’A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri. Evidenzia inoltre che le dichiarazioni lesive
sarebbero state rese nei confronti di un soggetto non tesserato: di conseguenza, non sarebbe stato
comunque applicabile l’art. 3, comma 1, C.G.S.
Il rappresentante della Procura Federale, nel richiamare la normativa di riferimento, chiede il rigetto di tali
eccezioni.
Questa C.D.T., dopo essersi riservata la decisione e previa disamina delle eccezioni presentate, le ha
rigettate “visto l’art. 5, comma 1 C.G.S.”, ritenendo i fatti in esame esulanti dall’ambito meramente arbitrale
ed ha disposto il prosieguo della trattazione.
Conclusa l’istruttoria dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, avv. Cotugno, ha chiesto la
sanzione di anni due di inibizione a carico del sig. Vincenzo Faccenda, considerate anche le circostanze
aggravanti precedentemente richiamate.
L’incolpato assume il carattere non offensivo delle sue dichiarazioni e, sotto altro profilo, la veridicità delle
sue affermazioni. Il difensore del Faccenda evidenzia inoltre che con la precedente normativa non era
necessaria alcuna autorizzazione per la partecipazione a trasmissioni televisive e ritiene troppo severa la
sanzione richiesta dalla Procura Federale.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le giustificazioni fornite dal deferito e dal suo assistente
non siano idonee a vanificare le risultanze probatorie, acquisite sia con le prove testimoniali, sia con la
registrazione della trasmissione televisiva, alla quale il sig. Faccenda ha partecipato, rendendo dichiarazioni
lesive nei confronti di plurimi soggetti dell’ordinamento federale.
D’altronde la lesività delle dichiarazioni del sig. Faccenda si è manifestata non solo nel corso dell’assemblea
arbitrale del 10.11.2006 e quindi in presenza di più associati, convocata per la nomina dei delegati della
sezione A.I.A. di Salerno, nel corso della quale il deferito Faccenda ha apostrofato il Presidente della
sezione A.I.A. di Salerno, sig. Pietro Contente, con un’espressione di particolare gravità, tenuto anche conto
del riferimento ad una persona recentemente defunta.
Tale condotta lesiva è stata poi reiterata nel corso di una trasmissione televisiva in data 13 novembre 2006,
in ordine alla quale non viene contestato – contrariamente all’assunto del difensore del sig. Faccenda – la
mancanza di preventiva autorizzazione, ma il carattere lesivo delle affermazioni rese nel corso della
suddetta trasmissione televisiva, peraltro senza alcun contraddittorio, le quali sono state smentite in sede
istruttoria dalle prove documentali acquisite.
La gravità di tali ulteriori affermazioni è ancora maggiore in considerazione non solo dal fatto che trattasi di
affermazioni non comprovate, rese non in ambito istituzionale arbitrale, ma soprattutto aventi una
potenzialità offensiva per la diffusione tra un pubblico più vasto, che ha assistito alla trasmissione televisiva
“Gol su gol” in onda sull’emittente televisiva Telecolore di Salerno.
Per la quantificazione della sanzione da irrogare, al fine di una sua riduzione, la Commissione ritiene
comunque di tener anche conto della pregressa complessiva attività, svolta dal sig. Vincenzo Faccenda nel
corso di molti anni di tesserato A.I.A.;
P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al sig. Vincenzo Faccenda la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ed a
ricoprire cariche federali, nell’ambito della F.I.G.C., per mesi diciotto.
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