COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 26 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (Arbitro Benemerito della Sezione di Salerno): art. 1, comma 1 ed art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – art. 40, commi 1 e 2, lettera b) – art. 40, comma 3, lettera e), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 26 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (Arbitro Benemerito della Sezione di Salerno): art. 1, comma 1 ed art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – art. 40, commi 1 e 2, lettera b) – art. 40, comma 3, lettera e), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri La Commissione Disciplinare Territoriale: - visto il suo atto di contestazione del 7.11.2007, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 12.10.2007, protocollo 720/525, a carico del sig. Vincenzo Faccenda, Arbitro Benemerito della Sezione di Salerno, al quale sono state contestate le seguenti violazioni: quanto al Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 3, comma 1; quanto al Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, dell’art. 40, comma 1; dell’art. 40, comma 2, lettera b); dell’art. 40, comma 3, lettera e); - visti tutti gli atti ufficiali; - premesso che: - all’udienza del 26 novembre 2007, il procedimento veniva incardinato, presenti l’incolpato, assistito dal suo difensore avv. Giuseppe Fonisto ed il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv.Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale, con la Commissione Disciplinare Territoriale riunitasi nelle persone del Presidente avv. Arturo Frojo, del Vice Presidente avv. Paolo Spina e degli avv. Vincenzo Cirillo, avv. Gianluca de Vincentiis, avv. Anna Assunta Napoletano e dott. Vittorio Pisani, Componenti della Commissione. Il deferito faceva presente di aver raggiunto – ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva – un accordo con il rappresentante della Procura, che prevedeva l’applicazione di una sanzione ridotta, quantificata nella misura di mesi otto di inibizione, cioè ridotta ad un terzo rispetto a quella complessiva di mesi ventiquattro di inibizione, comprendente la sanzione base di anni uno e mesi sei, aumentata di altri sei mesi per la reiterazione delle condotte contestate. La C.D.T. si riservava la decisione e, dopo lunga discussione, deliberava la non congruità della sanzione ridotta nella misura concordata tra le parti in considerazione della gravità, delle modalità e della reiterazione delle condotte contestate, e dichiarava la propria incompetenza a decidere il prosieguo del merito del deferimento, rinviando alla riunione del 17 dicembre 2007, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, formata da Componenti, non partecipanti alla suddetta udienza del 26 novembre 2007. All’udienza del 17 dicembre 2007 si riuniva la Commissione Disciplinare Territoriale, formata con altri componenti nelle persone del dott. Sabato Guadagno, Presidente f.f., ed avv. Luca de Nunzio, avv. Giuseppina Guida e dott. Michelangelo Liguori, Componenti, non presenti nella precedente riunione del 26 novembre 2007. Erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale e l’avv. Giuseppe Fonisto, difensore dell’incolpato, che, in via preliminare, produceva certificato medico, attestante l’impedimento, per motivi di salute, del sig. Faccenda a presenziare all’udienza e chiedeva il rinvio dell’udienza, cui si opponeva Il rappresentante della Procura Federale, in quanto la relativa documentazione medica non era stata rilasciata da struttura pubblica e non conteneva l’espressa indicazione dell’impossibilità di partecipazione all’udienza. La C.D.T., disattesa l’opposizione del Sostituto Procuratore Federale, accoglieva la richiesta di differimento per assicurare al deferito il diritto di difesa e disponeva il rinvio all’udienza al 14 gennaio 2008, nella quale erano presenti l’avv. Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale e l’avv. Giuseppe Fonisto, difensore dell’incolpato, che, in via preliminare, produceva un altro certificato medico, attestante l’impedimento, per motivi di salute, del sig. Faccenda a presenziare all’udienza e chiedeva un ulteriore rinvio dell’udienza. Questa C.D.T. accoglieva tale ulteriore richiesta di differimento e disponeva il rinvio all’udienza dell’11 febbraio 2008 per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Tutto ciò premesso e ritenuto: all’udienza dell’11 febbraio 2008, avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale, sono presenti il deferito sig. Vincenzo Faccenda, con il suo difensore avv. Giuseppe Fonisto e l’avv. Leonardo Cotugno, Sostituto Procuratore Federale. Il sig. Vincenzo Faccenda fa presente in primo luogo che il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento della sanzione esclude qualsiasi riconoscimento di colpevolezza, in ordine ai fatti contestatigli e quindi la Commissione deve valutare ex novo la vicenda in esame. Evidenzia inoltre che sono intervenuti “ulteriori sviluppi” in ordine ai fatti contestatigli, per i quali la Procura Federale ha in corso indagini, provocate da un suo esposto in data 29 novembre 2007. Chiede pertanto, in via principale, l’acquisizione dei verbali delle audizioni rese, presso la Procura Federale medesima, dalle persone indicate nel suo esposto ed, in via subordinata, la loro convocazione da parte della Commissione Disciplinare Territoriale. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alle richieste dell’incolpato, eccependone la tardività. La C.D.T., dopo essersi riservata la decisione e previa disamina dell’istanza dell’incolpato, rigetta le istanze dell’incolpato, “visto l’art. 30, comma 8, C.G.S., secondo il quale l’incolpato può presentare memorie e/o istanze, o quant’altro ritenga utile ai fini della difesa, entro il termine ultimo di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento; visto l’atto di contestazione del 7/11/2007, con il quale l’incolpato Faccenda è stato avvisato di detta facoltà da esercitare nel termine perentorio del 21/11/2007 per l’udienza del 26/11/2007” e considerato altresì che l’esposto alla Procura Federale, è stato presentato dallo stesso incolpato in data 29.11.2007, dopo la scadenza del suindicato termine. La C.D.T. ha quindi disposto il prosieguo della trattazione. In prosieguo il difensore del sig. Faccenda eccepisce un presunto difetto di giurisdizione della C.D.T., che sarebbe, tenuto conto del ruolo di associato A.I.A. dell’incolpato, arbitro benemerito, di competenza della giustizia domestica dell’A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri. Evidenzia inoltre che le dichiarazioni lesive sarebbero state rese nei confronti di un soggetto non tesserato: di conseguenza, non sarebbe stato comunque applicabile l’art. 3, comma 1, C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale, nel richiamare la normativa di riferimento, chiede il rigetto di tali eccezioni. Questa C.D.T., dopo essersi riservata la decisione e previa disamina delle eccezioni presentate, le ha rigettate “visto l’art. 5, comma 1 C.G.S.”, ritenendo i fatti in esame esulanti dall’ambito meramente arbitrale ed ha disposto il prosieguo della trattazione. Conclusa l’istruttoria dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale, avv. Cotugno, ha chiesto la sanzione di anni due di inibizione a carico del sig. Vincenzo Faccenda, considerate anche le circostanze aggravanti precedentemente richiamate. L’incolpato assume il carattere non offensivo delle sue dichiarazioni e, sotto altro profilo, la veridicità delle sue affermazioni. Il difensore del Faccenda evidenzia inoltre che con la precedente normativa non era necessaria alcuna autorizzazione per la partecipazione a trasmissioni televisive e ritiene troppo severa la sanzione richiesta dalla Procura Federale. La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le giustificazioni fornite dal deferito e dal suo assistente non siano idonee a vanificare le risultanze probatorie, acquisite sia con le prove testimoniali, sia con la registrazione della trasmissione televisiva, alla quale il sig. Faccenda ha partecipato, rendendo dichiarazioni lesive nei confronti di plurimi soggetti dell’ordinamento federale. D’altronde la lesività delle dichiarazioni del sig. Faccenda si è manifestata non solo nel corso dell’assemblea arbitrale del 10.11.2006 e quindi in presenza di più associati, convocata per la nomina dei delegati della sezione A.I.A. di Salerno, nel corso della quale il deferito Faccenda ha apostrofato il Presidente della sezione A.I.A. di Salerno, sig. Pietro Contente, con un’espressione di particolare gravità, tenuto anche conto del riferimento ad una persona recentemente defunta. Tale condotta lesiva è stata poi reiterata nel corso di una trasmissione televisiva in data 13 novembre 2006, in ordine alla quale non viene contestato – contrariamente all’assunto del difensore del sig. Faccenda – la mancanza di preventiva autorizzazione, ma il carattere lesivo delle affermazioni rese nel corso della suddetta trasmissione televisiva, peraltro senza alcun contraddittorio, le quali sono state smentite in sede istruttoria dalle prove documentali acquisite. La gravità di tali ulteriori affermazioni è ancora maggiore in considerazione non solo dal fatto che trattasi di affermazioni non comprovate, rese non in ambito istituzionale arbitrale, ma soprattutto aventi una potenzialità offensiva per la diffusione tra un pubblico più vasto, che ha assistito alla trasmissione televisiva “Gol su gol” in onda sull’emittente televisiva Telecolore di Salerno. Per la quantificazione della sanzione da irrogare, al fine di una sua riduzione, la Commissione ritiene comunque di tener anche conto della pregressa complessiva attività, svolta dal sig. Vincenzo Faccenda nel corso di molti anni di tesserato A.I.A.; P.Q.M. DELIBERA di infliggere al sig. Vincenzo Faccenda la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ed a ricoprire cariche federali, nell’ambito della F.I.G.C., per mesi diciotto.
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