COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ONLUS ERCOLANESE – GARA PUTEOLANA / ONLUS ERCOLANESE DEL 10.2.2008 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ONLUS ERCOLANESE – GARA PUTEOLANA / ONLUS ERCOLANESE DEL 10.2.2008 –
ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, il direttore di gara è stato
chiaro nella esposizione del grave episodio che ha visto coinvolto il calciatore Arena Nicola. Per contro, nel
reclamo della ricorrente società non si evince, oltre alla mera richiesta di riduzione della squalifica, alcun
elemento idoneo a confutare, sia pure parzialmente, le risultanze degli atti ufficiali di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Onlus Ercolanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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