COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA TANAGRO GREGORIANA / ARCI POSTIGLIONE DEL 13.01.2008 – SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA TANAGRO GREGORIANA / ARCI POSTIGLIONE DEL 13.01.2008 – SECONDA CATEGORIA La C.D.T., letto il reclamo della società ARCI POSTIGLIONE, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è risultato il loro regolare tesseramento, a favore della società Tanagro Gregoriana, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara: Leo Maurizio, nato il 24.04.1990, con decorrenza, dal 24.04.1990; Lordi Carmine, nato il 22.02.1986, dal 12.01.2008. Tanto premesso, la posizione di tutti i calciatori innanzi specificati è da giudicare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Arci Postiglione; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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