COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA ANGRI SOCCER/ VICTORIA REAL BAGNESE DEL 26.01.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VICTORIA REAL BAGNESE – GARA ANGRI SOCCER/ VICTORIA REAL BAGNESE DEL 26.01.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo della società VICTORIA REAL BAGNESE, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è risultato il loro regolare tesseramento, a favore della società Angri Soccer, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara: De Marinis Raffaele, nato il 23.09.1987, con decorrenza dal 2.11.2007; Iozzino Ciro, nato il 30.04.1988, dal 20.12.2007 e Petrosino Giuseppe, nato l’11.11.1989, dal 20.10.2007. Tanto premesso, la posizione di tutti i calciatori innanzi specificati è da giudicare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Victoria Real Bagnese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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