COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F. GUARINI – GARA F. GUARINI / S.AGATA IRPINA DEL 20.1.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F. GUARINI – GARA F. GUARINI / S.AGATA IRPINA DEL 20.1.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Invero, rilevato l’addebito contestato ai calciatori e preso atto che il relativo comportamento rientra nell’ipotesi di cui all’art. 19, lettera e), C.G.S.; considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale appaiono, sotto il profilo di una valutazione obiettiva, commisurate per eccesso; P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società F. Guarini, riducendo le squalifiche a carico dei calciatori, come segue: Parmigiano Gerardo, al 16.04.2008; Lettieri Gianni, al 3.03.2008; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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