COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS ALBURNI CALCIO – GARA VIRTUS ALBURNI CALCIO / SASSANO DEL 25.11.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS ALBURNI CALCIO - GARA VIRTUS ALBURNI CALCIO / SASSANO DEL 25.11.2007
– 2^ CAT.
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, le
sanzioni applicate (pecuniaria per euro 150,00 e l’obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse)
appaiono congrue e coerenti rispetto alla gravità dell’episodio verificatosi, di lancio di petardi in campo. Né
alcun rilievo può avere la circostanza che i petardi esplodevano all’esterno del terreno di giuoco
(circostanza riferita da organo di tutela dell’ordine pubblico, come da atto allegato al ricorso), dal momento
che la società reclamante, in quanto ospitante, va considerata responsabile anche per la sola “introduzione
negli impianti sportivi” di materiale pirotecnico (art. 12, comma 3, C.G.S.). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Virtus Alburni Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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