COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS ALBURNI CALCIO – GARA VIRTUS ALBURNI CALCIO / SASSANO DEL 25.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS ALBURNI CALCIO - GARA VIRTUS ALBURNI CALCIO / SASSANO DEL 25.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, le sanzioni applicate (pecuniaria per euro 150,00 e l’obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse) appaiono congrue e coerenti rispetto alla gravità dell’episodio verificatosi, di lancio di petardi in campo. Né alcun rilievo può avere la circostanza che i petardi esplodevano all’esterno del terreno di giuoco (circostanza riferita da organo di tutela dell’ordine pubblico, come da atto allegato al ricorso), dal momento che la società reclamante, in quanto ospitante, va considerata responsabile anche per la sola “introduzione negli impianti sportivi” di materiale pirotecnico (art. 12, comma 3, C.G.S.). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Virtus Alburni Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it