COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL GRAZZANISE – GARA REAL GRAZZANISE / REAL CAIAZZO DEL 9.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL GRAZZANISE – GARA REAL GRAZZANISE / REAL CAIAZZO DEL 9.12.2007 – 2^
CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Grazzanise, ne rileva
l’infondatezza. Ed invero, deve rilevarsi come assolutamente corretta sia l’interpretazione data dal Giudice
Sportivo Territoriale in ordine ai fatti verificatisi, sia in relazione alla circostanza che la sanzione prevista
dall’art. 17 C.G.S., comma 5, n. 3), è tassativamente collegata all’evenienza occorsa nel caso di specie
(utilizzazione, quali assistenti di parte dell’arbitro, di soggetti che non abbiano titolo). Né alcun rilievo può
avere la circostanza, indicata nell’atto di ricorso, che la violazione commessa sia stata segnalata all’arbitro
da soggetto non titolato ad avere rapporti con lo stesso, in quanto è sufficiente che l’irregolarità sia stata
dall’arbitro rilevata in un suo atto ufficiale (nel caso specifico, nel supplemento di referto). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Grazzanise; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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