COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società Futura,
osserva: il reclamo è finalizzato alla declaratoria della posizione irregolare, in ragione di tesseramento, a
favore della nominata società Futura, presunto non conforme alla normativa, del calciatore Petrillo Remo,
nato il 19.04.1981. Orbene, nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale, di cui alle delibere della
Commissione d’Appello Federale (che, fino alla scorsa stagione sportiva, disciplinata e regolamentata dal
Codice di Giustizia Sportiva nel suo testo allora in vigore, rappresentava il terzo ed ultimo grado di giudizio),
il reclamo appare bisognevole di accertamenti, non esperibili da questa C.D.T.. Quanto all’aspetto
sostanziale, in ordine alla data di spedizione della copia del reclamo alla controparte società Futura, la
documentazione acquisita si presenta meritevole di accertamenti, che non sono consentiti a questa C.D.T.
e che non appare possibile eludere, al fine dell’acclaramento della documentazione postale, considerata la
sua potenziale incidenza sulla validità del reclamo in esame. Di conseguenza, questa C.D.T. dispone –
anche in analogia e coerenza con i casi analoghi precedenti – la trasmissione degli atti alla Procura
Federale della F.I.G.C., per l’accertamento innanzi rappresentato, relativo alla spedizione del reclamo alla
controparte Futura, con particolare riferimento alla circostanza (rilevante anche sotto il profilo disciplinare)
della veridicità, o meno, dell’effettiva spedizione nel rispetto dei termini temporali prescritti dal Codice di
Giustizia Sportiva. Va ulteriormente precisato che questo C.R. ha esperito – nell’ambito delle potestà ad
esso riconosciute, ma senza esito conclusivo – i tentativi di accertamento sulla materia del contendere.
Deve, dunque, sospendersi ogni decisione, in attesa dei disposti accertamenti. P.Q.M.
DELIBERA
di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine degli accertamenti in ordine a quanto enunciato
nella parte motiva, per quel che concerne la data di effettiva spedizione della raccomandata postale
della società Calpazio; di sospendere ogni decisione, in attesa degli accertamenti della Procura
Federale medesima.
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