COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FALCIANO – GARA FALCIANO / BELLONA SOCCER DEL 20.01.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FALCIANO – GARA FALCIANO / BELLONA SOCCER DEL 20.01.2008 – 2^ CAT. La C. D. T., letto il reclamo della società Falciano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell'Ufficio Tesseramento del C. R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare) che è emersa la posizione irregolare del calciatore Tescione Antimo, nato il 27.08.1968, che risulta tesserato con altra società dal. 18.12.2006. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori: Ragucci Luigi, nato 1'8.11.197, Galoppo Carlo, nato il 15.04.1982, Della Cioppa Luigi, nato il 6.9.1975, Di Martino Giuseppe, nato il 25.02.1983, Scognamillo Giuseppe, nato il 23.06.1972, Franco Pasquale, nato il 18.07.1984 e Manco Giancarmine, nato il 19.10.1984, essi risultano regolarmente tesserati da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Falciano; di infliggere a carico della società Bellona Soccer, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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