COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARINOLA – GARA REAL RAVISCANINA / CARINOLA DEL 18.11.2007 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARINOLA – GARA REAL RAVISCANINA / CARINOLA DEL 18.11.2007 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Carinola, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore De Martinis Agostino, nato il 1.07.1971, attualmente tesserato per la società Real Raviscanina, ha partecipato, alla gara de qua, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari, in quanto squalificato per una giornata di gara (espulso dal campo) in occasione della gara del 6.05.2007, Alto Casertano R. / Maddalonese del 6.05.2007, del Campionato Regionale di Prima Categoria (stagione sportiva 2006/2007), così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10.05.2007. Di conseguenza, il predetto calciatore De Martinis Agostino non aveva titolo per partecipare legittimamente, con la nuova società Real Raviscanina, nella stagione sportiva 2007/2008, alla gara Caianello / Real Raviscanina dell’11.11.2007 (prima giornata del Campionato di Terza Categoria) e quella successiva Real Raviscanina / Carinola del 18.11.2007, oggetto del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Carinola; di infliggere a carico della società Real Raviscanina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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