COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVLES OMIGNANO – GARA MONTECORICE / AVLES OMIGNANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVLES OMIGNANO – GARA MONTECORICE / AVLES OMIGNANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., letto il reclamo della società Avles Omignano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Volpe Nicola, nato il 5.07.1989, come di seguito specificato: in data 19 novembre 2007 perveniva, all’Ufficio Tesseramento, una raccomandata datata 15.11.2007, della società Montecorice, contenente la lista di trasferimento n. 26782 del calciatore Volpe Nicola, che dalla società Casalvelino passava alla società Montecorice; che in data 11 gennaio 2008 veniva comunicato dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla società Motecorice, che la lista di trasferimento era stata considerata nulla, in quanto spedita oltre il termine di cui al C.U. n. 8/A, della F.I.G.C., pubblicato dal C.R. Campania, in allegato al C.U. n. 1, del 2.07.2007; che in data 21 gennaio 2008 il Presidente della società Montecorice documentava l’accettazione della raccomandata dell’Ufficio Postale, in data 13.11.2007, rilasciata dal direttore dell’Ufficio Postale Ortodonico in data 17.10.2007. L’ufficio Tesseramento, per ulteriori accertamenti, trasmetteva un fax all’Ufficio Postale di Ortodonico ed a quello di Montecorice, con richiesta di chiarimenti sulla data di accettazione della raccomandata in parola. La risposta, pervenuta al C.R. Campania in data 13.02.2008, dall’Ufficio Postale di Ortodonico, precisava che la data di accettazione della reclamata raccomandata era 15.11.2007 e non 13.11.2007, in quanto erroneamente la persona preposta non aveva cambiato la data del timbro (datario guller). Di conseguenza, il calciatore Volpe Nicola ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti di tesseramento. Per quanto riguarda la presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Margarucci Gianfranco, che non poteva essere utilizzato come calciatore nella gara de qua, la competenza è del Giudice Sportivo Territoriale. Viceversa, il calciatore Chiariello Ivan, nato il 18.08.1976, risulta regolarmente tesserato dal 13.11.2007, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Avles Omignano; di infliggere a carico della società Motecorice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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