COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / SAN MAURESE DEL 30.01.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / SAN MAURESE DEL 30.01.2008 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo della società Lustra, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Petillo Michele, nato il 12.02.1969, che non risulta tesserato per nessuna società e Maffia Giuseppe, nato il 25.08.1974, che risulta squalificato fino all’8.12.2009, come dal C.U. n. 14 del 9.12.2005, pag. 333, della Delegazione Provinciale di Salerno. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e disciplinare. Viceversa, i calciatori Maffia Pasquale, nato il 28.05.1979, e Altobello Antonio, nato il 9.03.1964, risultano regolarmente tesserati da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Lustra; di infliggere a carico della società San Maurese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it