COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO IRNO – GARA ATLETICO IRNO / S.VALENTINO DEL 5.01.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO IRNO – GARA ATLETICO IRNO / S.VALENTINO DEL 5.01.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Atletico Irno, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia partecipato alla gara in posizione irregolare); giudica che è emersa la posizione irregolare del calciatore Ferraioli Luigi, nato il 10.02.1975, che risulta tesserato con altra società dal 28.08.2007. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Irno; di infliggere a carico della società San Valentino 1975, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it