COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO IRNO – GARA ATLETICO IRNO / S.VALENTINO DEL 5.01.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ATLETICO IRNO – GARA ATLETICO IRNO / S.VALENTINO DEL 5.01.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Atletico Irno, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in
ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia
partecipato alla gara in posizione irregolare); giudica che è emersa la posizione irregolare del calciatore
Ferraioli Luigi, nato il 10.02.1975, che risulta tesserato con altra società dal 28.08.2007. Di conseguenza,
egli ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Irno; di infliggere a carico della società San
Valentino 1975, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa,
non versata
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