COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ROBUR S.VINCENZO – GARA AMOROSI / ROBUR S.VINCENZO DEL 26.01.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ROBUR S.VINCENZO – GARA AMOROSI / ROBUR S.VINCENZO DEL 26.01.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Robur San Vincenzo, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori e dell’assistente di parte (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è risultato il loro regolare tesseramento, a favore della società Amorosi, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara: Vaccarella Egidio, nato il 29.06.1991, con decorrenza dal 2.11.2007; Pecosi Marco, nato il 12.04.1990, dal 2.11.2007; Lepore Alberico, nato il 13.05.1980, dal 14.11.2007; Miletti Nicola, nato il 20.02.1991, dal 26.09.2007 e Bifulco Filippo, nato il 2.01.1974 (assistente di parte) tesserato in qualità di consigliere, con decorrenza 12.10.2007. Tanto premesso, la posizione di tutti i calciatori e dell’assistente, innanzi specificati è da giudicare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Robur San Vincenzo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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